Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)
Scheda del servizio
La TARI (Tassa Rifiuti) è una delle 3 componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.La TARI sostituisce la TARES.
Chi deve pagare
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappoto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Chi deve pagare
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappoto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale |
Personale | Dott.ssa Elsa Bragagnini |
Indirizzo | Piazza Municipio 1 |
Telefono |
0125.615730 |
Fax |
0125.250212 |
ragioneria@comune.cascinette.to.it |
Documenti - Normativa
- Regolamento TARI[.doc 246 Kb - 11/07/2024]
- Tariffe TARI anno 2024[.pdf 148,03 Kb - 11/07/2024]
Modulistica
- Dilazione di pagamento /Rateizzazione[.doc 36 Kb - 18/09/2020]
- DENUNCIA TARI UTENZE DOMESTICHE[.doc 69,5 Kb - 12/08/2022]
- Limiti reddito (art. 23 NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI – TARI)[.png 48,33 Kb - 12/08/2022]
- Riduzioni TARI[.pdf 10,99 Kb - 12/08/2022]
- DENUNCIA TARI UTENZE NON DOMESTICHE[.doc 111,5 Kb - 12/08/2022]
- DENUNCIA DI CESSAZIONE TARI[.doc 71 Kb - 12/08/2022]
- Riduzioni TARI (per limiti di reddito)[.pdf 11,54 Kb - 12/08/2022]
- Numero verde[.docx 12,15 Kb - 15/05/2024]
Ultimo aggiornamento pagina: 11/07/2024 10:56:13